Agevolazione per trasferimenti di aziende o partecipazioni sociali

FONTE

- Art. 3 T.U.S.

- Art. 1 D.lgs. 247/1990 (Testo unico imposta ipotecaria e catastale)

- Circolare A/E 22 gennaio 2008 n. 3

OGGETTO

I trasferimenti a titolo gratuito aventi a oggetto AZIENDE O RAMI DI AZIENDE, QUOTE SOCIALI o AZIONI realizzati mediante:

- donazione,

- patto di famiglia,

- trust,

- negozi di affidamento fiduciario,

- vincoli di destinazione.

REQUISITI

1) I beneficiari del trasferimento devono essere IL CONIUGE O I DISCENDENTI del disponente;

2) gli ulteriori requisiti variano a seconda dell'oggetto del trasferimento, e precisamente:

​​a.  In caso di AZIONI - PARTECIPAZIONI SOCIALI DI SOCIETA' DI CAPITALI -SOCIETA' DI MUTUA ASSICURAZIONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO:

- deve essere acquisito o integrato il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 comma 1 c.c. (ossia la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria);

- deve essere mantenuto il controllo della società per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni dalla data del trasferimento;

- deve essere resa, nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione o di trasferimento a titolo gratuito apposita dichiarazione da parte del beneficiario di impegno a mantenere il controllo della società per il periodo di cui sopra.

 

b. In caso di AZIENDA O RAMO DI AZIENDA - QUOTE SOCIALI DI SOCIETA' DI PERSONE:

- deve essere, rispettivamente, o proseguita l'attività d'impresa o detenuta la partecipazione sociale per un periodo non inferiore ai 5 anni dalla data del trasferimento;

- deve essere resa nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione o di trasferimento a titolo gratuito apposita dichiarazione da parte del beneficiario di impegno a proseguire l'attività d'impresa o a detenere le partecipazioni sociali per il periodo di cui sopra.

CONTENUTO DELL'AGEVOLAZIONE

Esenzione dall'imposta di successione e donazione.

Inoltre, qualore fossero ricompresi beni immobili nell'azienda o nel  ramo d'azienda donati o caduti in successione, il trasferimento sarebbe esente anche dalle imposte ipotecarie e catastali.

Conseguentemente, tutti i trasferimentI a titolo gratuito che rientrano in tale esenzione non vengono nemmeno considerati ai fini del calcolo delle franchigie previste in favore del coniuge, dei parenti in linea retta e dei fratelli e sorelle del donante o del defunto.

ESEMPI

ES. 1 L'AGEVOLAZIONE NON SI APPLICA

Se Tizio possiede una partecipazione pari al 60% del capitale di una S.R.L. e intende donare separatamente e in parti uguali una quota sociale a ciascuno dei suoi tre figli in quanto nessun donatario potrebbe esercitare il controllo di cui all'art. 2359 cc.

 

ES. 2 l'AGEVOLAZIONE SI APPLICA

Se Tizio possiede una partecipazione pari al 60% del capitale di una S.R.L. e intende donare ai suoi figli l'intero pacchetto societario posseduto ai suoi tre figli in comproprietà tra loro. Infatti in tale ipotesi i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune ex art. 2347 c.c. il quale disporrà della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.

 

ES. 3 L'AGEVOLAZIONE SI APPLICA

Se Tizio possiede una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di una s.n.c. e dona tale quota, in parti uguali e separate, ai suoi tre figli.

N.B L'agevolazione si applica anche in caso di trasferimento a titolo gratuito di partecipazioni sociali di un socio accomandante in una s.a.s., purchè sussistano tutti gli altri requisiti di legge. (Risposta all'Interpello della Direzione Regione Lazio 913-6/2018).

 

DECADENZA

Il mancato rispetto di una delle predette condizioni comporta la decadenza dal beneficio dell'esenzione e l'applicazione dell'imposta nella misura ordinaria nonchè della sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997 oltre al pagamento agli interessi di mora.

N.B. DECADENZA PARZIALE

In caso di successiva cessione di ramo d'azienda nei cinque anni si decade dall'esenzione nei limiti del ramo d'azienda trasferito purchè, per la parte di azienda non trasferita, il cedente prosegua l'attività d'impresa.

N.B. DECADENZA E CONFERIMENTO D'AZIENDA O DI PARTECIPAZIONE IN ALTRA SOCIETA'

In caso di successivo conferimento d'azienda o di partecipazione sociale in altra società non opera in automatico la decadenza dall'agevolazione.

Infatti, il requisito della continuazione dell'attività per almeno 5 anni dalla donazione o dalla successione è da intendersi assolto se:

- il beneficiario conferisce l'azienda in una società di persone, a prescindere dal valore del conferimento;

- il beneficiario conferisce l'azienda in una società di capitali, purchè, in tal caso, le azioni o le quote assegnategli a fronte del conferimento consentano di conseguire o integrare il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Analogo ragionamento occorre fare in caso trasformazione, fusione o scissione della società di cui si posseggono le partecipazioni ricevute per donazione o successione.